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"Antichi proventi comunali"
 

La comunità dì Rocca Canterano, in mancanza di rendite patrimoniali, al pagamento dei pesi comunali e camerali suppliva con gli antichi proventi che consistevano nell'affitto dell'osteria, del forno venale e cocolo, della pizzicheria e del macello, e negl'introiti del quarto invernile, del dazio sul bestiame e dell'esercizio della mola. Gli affitti non si facevano che con persone benestanti del luogo, con sicurtà idonee ed accettate dal Consiglio, e con condizione che la Comunità non fosse tenuta per qualsivoglia causa a fare alcuna remissione o defalco,
In forza di una inveterata e non interrotta consuetudine i consigli comunali avevano il diritto di fissare i prezzi del mosto e del vino.
Nel 1784 dalla Comunità di Subiaco fu stabilito che il mosto si vendesse a scudi 2.40 il cavallo ed il vino ad un bajocco la foglietta, e nel 1788 il mosto a bajocchi 14 il barile, ed il vino a quattrini quattro la foglietta. I poveri contadini in quell'anno invocavano la clemenza del Camerlengo, onde il prezzo del mosto fosse elevato almeno a bajocchi 60 il barile, a causa dell'aumento dei cereali e quindi della maggiore spesa che avrebbero incontrato nella coltivazione delle vigne. Nè potevano essi capricciosamente ricorrere al ripiego di trasportare e vendere i loro prodotti da un luogo all'altro dello Stato ; poiché l'estrazione dei vini, dei grani e di altri generi di consumo venivano regolati con editti sovrani e con Bandi della Presidenza dell'Annona e Grascia che ne limitavano il libero commercio a quella sola quantità che abbisognava al necessario sostentamento delle famiglie.
I1 Pontefice Sisto V, per provvedere agli urgenti bisogni dello Stato, il 15 marzo 1586 impose un sussidio o gabella di un quattrino a foglietta sopra il vino da vendersi al minuto, eccettuandone Roma e Bologna; quale gabella il 25 luglio 1588 fu dallo stesso Sommo Pontefice soppressa ed addossata a tutte le Comunità, coll'obbligo di corrispondere alla Camera la sola somma di scudi 31.000 da ripartirsi fra loro. Al pagamento del quattrino a foglietta erano tenuti non solo gli osti, ma tutti quei tavernieri che vendevano vino al minuto, ed i sovrastanti comunali ne sorvegliavano ed annotavano il consumo. L'osteria di Rocca Canterano, fabbricato comunale posto all'ingresso del paese, si dava in affìtto al miglior offerente. Gli altri spacciatori peraltro dovevano vendere il vino nella propria cantina alle identiche condizioni dell'oste pubblico, ovvero ad un prezzo inferiore, ma non al disotto di un quattrino a foglietta. L'osteria era stata creata espressamente per l'alloggio dei forestieri, della Corte e dei birri, ai quali venivano somministrati per bajocchi 12 e mezzo i così detti utensili, consistenti in un pagliaccio, olio ed aceto per l'insalata, lume per la notte e fieno per il cavallo. L'osterìa era considerata
come un luogo di onesta ricreazione e come un necessario soccorso a quelle persone che non avevano altra maniera dì preparare quanto era necessario al quotidiano sostentamento. I sovrastanti comunali regolavano il prezzo tanto del vino quanto delle vivande; cosi nel capitolato del 1718 trovai convenuta coll'affittuario la vendita del prosciutto ad un carlino la libbra, della spalla e del cacio bene stagionato a 6 bajocchi, e delle porzioni di carne pecorina e caprina, di 10 oncie ciascuna, a 3 bajocchi solamente : né deve recarci meraviglia questi
mitezza di prezzi se si considera che dai registri del Monastero di S. Scolastica dell'anno 1563 risulta che furono pagati per uova 60 bajocchi 20, per tre paia di piccioni bajocchi 25, per libbre 22 di carne di castrato bajocchi 37, per libbre 11 di carne di pecora bajocchi 14, per un boccale di olio bajocchi 15, per due coppe di grano bajocchi 50.
Sembra che fosse antica l'abitudine degli oziosi di passare buona parte del giorno nell'osteria,
fu anzi per questa ragione che tale pubblico ritrovo fosse ritenuto luogo d'intemperanza, di vizi e
di delitti. Cosicché il 19 marzo 1694 sotto il Contestabile Santo D'Addario, dietro suggestione dei
predicatore quaresimale, fu deliberata la sua definitiva chiusura.
Ivi per qualche anno fu collocata la depositeria degli oggetti pignorati dagli agenti giudiziali e dai guardiani comunali, e nei contratti di affitto convenivasi il pagamento di un bajocco per ogni pegno.
Dal libro delle risoluzioni consiliari della nostra Comunità e precisamente in quelli del 12 gennaio 1653 apertamente risulta che il forno venale fin da remotissimi tempi si annoverava fra le privative comunali. I1 Contestabile unitamente al popolo, riuniti in pubblicbe adunanze, esaminavano e preferivano quelle offerte d'affitto che si ravvisavano più vantaggiose alla povertà. Si fissava il prezzo del pane che variava conforme al raccolto del grano, ed in quell'anno il foniaro si obbligò di corrispondere a un soldo oncie 8 di pane di prima qualità, ed oncie 9 per quello di seconda, ossia 22 e 20 centesimi al chilo. I sovrastanti comunali vigilavano sull'adempimento dei patti espressi nel contratto, ed indicevano all'occorrenti le pene contemplate negli statuti e relativi capitolati. Nelle carestie ponevano i medesimi ogni cura, perché l'affittuario fosse a sufficienza provvisto di pane, ed in caso contrario il Consiglio ricorreva ai fornari di altri Castelli per provvederne e spianarne abbondantemente. Si ricorse infatti nel 1672 alla Famiglia Cimaglia di Rocca di Mezzo e nel 168O al fornaro di Agosta.
Negli anni penuriosi non era facile ai privati cittadini fare, per il mantenimento delle proprie famiglie, le provvisioni necessario ; erano quindi costrette le povere Comunità ad usare tutte le diligenze per provvedere i grani ai Monti Frumentari, ed all'occorreuza spianarli a proprio conto. E qui cade in acconcio di riportare fedelmente l'Editto emanato nel 1797 dal Podestà di Rocca Canterano :
Col presente pubblico editto si proibisce a qualunque persona di vendere ai forastieri ed estrarre da questa Terra alcuna quantità di grano e granturco, ma questi generi di grascie debbonsi vendere al Fornaio che ne ha l'incombenzadi comprarli per beneficio di questo popolo sotto pena, in caso di contravvenzione, della perdita di essi da applicarsi un terzo all'accusatore, altro terzo alla Comunità e finalmente l'altro, terzo al giudice locale. Avverte per tanto ognuno di prontamente obbedire a quanto sopra, perché si procederà contro de' trasgressori per inquisizione ed all'accusa di un sol testimonio che sarà tenuto segreto, perché così etc.
Per le necessarie provviste avevano esse necessità di danaro, e cosi solevano ricorrere alla S. Congregazione del Buon Governo per l'opportuna licenza alla formazione dei censi. E verso la fine del secolo XVII Lorenzo Delfini, persona agiata del paese, mostrò grande affetto verso la sua patria in tempi di gravi ristreltezze, mettendo a disposizione della povertà somme di danaro e rilevanti partite di grano a veri prezzi di favore.La Comunità aveva anche la privativa tanto sulla pizzicheria quanto sul macello ; ad essa spettava il diritto di fissarne i prezzi e di esigere la gabella di uno e più quattrini che molte volte imponeva su ciascuna libbra di carne venduta al minuto. Tale gabella era distinta da quella Camerale di uno, due e tre quattrini, imposta dai Sommi Pontefici in diversi tempi ed affittata nel 1646 per annui scudi 38.
Tanto il macello quanto la pizzicheria dovevano essere giornalmente forniti dei rispettivi generi di consumo, ed in mancanza gli affittuari incorrevano nella pena di 3 giuli al Vicario. Essi poi sotto il nome di prestito ricevevano dalla Comunità alcune somme di danaro, stabilite nei relativi capitolati, perché servissero per gli acquisii necessari al buon andamento della loro industria.
Ad ogni Comunità Abaziale per venire in aiuto del proprio bilancio ricorreva fin da remotissimi tempi al " Dazio degli erbaggi" e l'applicava precisamente a tutto il bestiame che esisteva e pascolava nel proprio territorio, escluse le difese. I1 Consiglio di Rocca Canterano
nel 17 novembre 1658 e 1 novembre 1671 stabilì che le bestie grosse pagassero il dazio di scudi 5 e le minute di scudi 2 per centinaro e che i padroni ai primi di novembre di ciascun anno le denunciassero al Contestabile, salvo il diritto ai contatori d'ufficio di verificarne esattamente le assegne. Secondo lo statuto era obbligo dei pastori che recavansi. in maremma, di allontanare il loro bestiame dal territorio non più tardi del 15 novembre per farvi ritorno all'8 maggio. Nel 1701 furono affidate nella montagna 1500 pecore e 30 cavalle di Renna Marcantonio di Cervara per il prezzo di scudi 27 e mezzo, tal fida fu rinnovata nel 1709 con patti e condizioni di restarvi per quattro mesi, cioè dal 1° settembre al 25 decembre, e godervi i medesimi diritti del bestiame paesano.
Le difese si facevano ad arbitrio della Comunità, destinando in Consiglio or l'una or l'altra contrada. Trovo infatti nel 1651 bandite le Prata di sotto e nel 1697 la contrada delle Vaglie. Il pascolo di queste riserve, dal 1° novembre all' 8 maggio di ciascun anno, si cedeva al miglior offerente, e le abusive introduzioni venivano sottoposte a severe pene ed ammende. Nel 1771, per supplire alle spese del Cappellano, del Maestro di scuola e del Predicatore quaresimale, si pensò di formare le difese nelle contrade Cisterna, Forma, Mor-roni, Porca piana, Prata di sotto e Prata di sopra, Porta parata e Valle Ceresa ; le quali partite ascendevano in tutto a rub. 43, coppe 6 e canne 28. Il progetto fu riconosciuto utile sia all'amministrazione comunale sia al benessere dei privati, e portato in Consiglio restò pienamente approvato.
In forza del Motu proprio del 1801 i beni appartenenti alle Comunità passarono alla R. C. sotto l'Amministrazione Generale dei beni comunitativi, e s'ingiunse a tutte le autorità locali di denunciarli, estraendone le partite dai rispettivi catasti. La Comunità di Rocca Canterano si uniformò alle sovrane ingiunzioni, e riferì che, esaminato il proprio catasto, non risultava in suo favore che la
partita del ius pascendi tanto nelli terreni incolti della montagna, ascendenti a rubb. 110, quanto in altri terreni de' particolari. Non mancò pure di significare che, secondo il catasto dell'appodiata Rocca di Mezzo, simile diritto colpiva tanto i terreni della montagna per un estensione di rubbia 241, quanto gli altri delle restanti contrade.
Questi diritti ed azioni dell'uno e dell'altro territorio, presi separatamente, venivano valutati nella somma di scudi 1500 in proporzione dell'annuo frutto alla ragione del 4 %. In tali termini fu rimessa la denuncia alla Congregazione del Buon Governo e per essa all'Amministrazione Generale, la quale, non persuasa dell'esposto, appurò, dietro verifiche ed accurate indagini, che il quarto invernile rappresentava pure per la Comunità una rendita annua, e come tale si dovesse annoverare fra le altre denunciate partite. Nò qui si arrestarono le sue pretese, poiché nel 1804 prescrisse che detto quarto unitamente alla rendita si fosse ritenuto come proprietà della R. C. fin dal giorno della notificazione del suespresso Motu proprio, inculcando quindi il pagamento della complessiva somma di scudi 217 in ragione dei decorsi affitti delle erbe dal 1801 al 1803. La risoluzione produsse penosa impressione negli animi di quei comunisti. Si cercò con deliberazioni e con suppliche diverse rappresentare alla Congregazione che le riserve erano formate su terreni prativi di pertinenza dei particolari, i quali ne avevano concesso l'uso solo per riparare alla insufficienza delle rendite comunali, restando però sempre in loro libertà di poterli ridurre a coltura. Si dimostrò anche con deposizioni di persone autorevoli che quelle riserve costituivano 1' unico mezzo per soddisfare agli assegni annuali del Cappellano e Maestro di scuola. Le ragioni del ricorso, benché esposte in maniera chiara e convincente, non valsero a persuadere l'Amministrazione Generale, la quale volle assolutamente ritenere che il quarto delle erbe d'inverno si dovesse annoverare nell' elenco dei beni comunitativi. Quali tristi momenti furono quelli per la Comunità di Rocca Canterano ! Privata delle sue rendite e gravata del preteso pagamento di scudi 217, previde la rovina dei suoi amministrati. Pensò allora d'invocare la Sovrana clemenza per la retrocessione di ambedue i diritti a titolo d'enfiteusi perpetua, gravata di canone annuo di scudi 25. Fu accolta favorevolmente la domanda, ed il 5 luglio 1805 se ne stipulò il relativo istromento da Giuseppe Consalvi, Notaro in Subiaco. Finalmente il 31 dicembre 1827 il ridetto canone, alienato dalla Congregazione Economica, rimase deliberato a favore dei PP. Carmelitani Scalzi.