A capo dell'Amministrazione comunale era il Contestabile, la cui elezione effettuàvasi nella maniera seguente. L'uscente Magistratura al termine della sua gestione annuale formava un'elenco delle persone che reputava capaci ad esercitare l'ufficio, ed il popolo adunato in pubblico consiglio sceglieva. Una mutazione sostanziale avvenne più tardi, risultando dalla deliberazione consiliare 3 gennaro 1683 che il nome di ciascun candidato fu posto nel < Bussolo > rimanendo eletto quegli che la sorte aveva preferito.
Si deriva patimenti che al Contestabile spettava il diritto di eleggere altri due Uffìziali, nonché quattro stimatori detti uomini giurati, due Sindaci, due Sovrastanti, due Viali, il Santese della Chiesa, il Priore dell'ospedale e 24 Consiglieri. A lui era data anche facoltà di adunare il popolo in pubblici consigli, che fino al 1680 si tennero sulla Piazza della Chiesa Arcipretale o dinanzi la casa Cicchetti, ed era obbligo del Mandatario di chiamare un uomo
a fuoco. Adunato il popolo, il Contestabile coi due uffiziali esponeva il da farsi tanto sull'Amministrazione Comunale quanto sulle ingiunzioni dell'Abbate, e le proposte, a cui i presenti rispondevano a viva voce, venivano accettate o respinte in conformità della maggioranza popolare. Nel dubbio accadeva sovente di vedere il Contestabile medesimo recarsi da fuoco a fuoco per conoscere precisamente la volontà di ciascuno. Al voto del popolo dava egli esecuzione nel miglior modo possibile col giudizio dei 24 Consiglieri che, verso la fine del secolo decimo settimo, sostituirono il suffragio universale.
Agli abitanti incombeva l'obbligo di risarcire le strade del Castello; erano i Viali che, invigilando sul riattamento dei luoghi guasti, corrosi e dirupati, assegnavano a ciascuna famiglia il tratto corrispondente alla propria abitazione. Né diversamente disponevasi per la nettezza che si faceva solo in quattro mesi dell'anno, cioè maggio, giugno, luglio ed agosto; gli stessi due Viali non l'imponevano giornalmente, ma la limitavano a ciascun sabato e vigilia delle feste principali. I1 riattamento poi delle strade rurali era egualmente a carico dei proprietari delle terre, i quali concorrevano alla spesa in proporzione della qualità e quantità dèi lóro beni, alle medesime contigui ed adiacenti. I Viali, oltre alla vigilanza sul mantenimento di esse, avevano la facoltà di sentenziare per qualunque vertenza che potesse nascere sui noti confini.
La vigilanza sulle proprietà comunali e private veniva affidata ai Guardiani, eletti dal Consiglio e retribuiti dal Vicario, ad essi era severamente proibito di recarsi al lavoro, e di prendere alcun accordo coi delinquenti o danni danti. Due stimatori d'ufficio recavansi sul fondo danneggiato, ed il reo era tenuto al pagamento del danno di qualunque specie, saggiamente previsto, nonché sottoposto a severe pene ed ammende.
Disponevasi parimenti che dall'8 maggio fino al 15 novembre le bestie grosse e minute pasco lassero nella montagna di S. Michele, ed i branchi
dei majali dall'8 maggio al 29 settembre si bandissero completamente dal territorio, o per lo meno
si confinassero in una determinata zona della montagna.I caserecci che non potevano sorpassare il numero di tre per famiglia, non dovevano uscire dallestalle sotto pena di tre giuli, e se trovati a far danni negli orti, difese, campi seminati etc. era in facoltà dei proprietari di ucciderli e ripartirne le carni per un quarto al Vicario, un quarto all'uccisore, ed il restante al padrone dell'animale ucciso. Disponevasi pure che i cani in tempo delle uve non potessero vagare per la campagna, anzi s'ingiungeva ai padroni di legarli o metter loro al collo un uncino che fosse lungo non meno di un palmo.
I danni dati giudicavansi dal Vicario del luogo, e le pene pecuniarie ed ammende restavano a beneficio di lui, nonché della Comunità nelle proporzioni espresse nei relativi capitoli. Si comandava infatti che chiunque ardisse lavare nelle fontane pubbliche o recarvi danno, incorresse nella pena di tre giuli al Vicario, e cinque d'ammenda alla Comunità. Senonchè, per ordine emanato dalla Congregazione del Buon Governo nel 1787, queste pene restarono a totale benefìcio pubblico, ed in seguito vennero concesse in affitto al miglior offerente sotto il titolo di danno dato.
Per le controversie che potevano sorgere sulle fide, sulle maggesi e semente dei grani, sulla tritatura, sulle stoppie e soccite del bestiame, il Vicario si atteneva strettamente allo Statuto dell'arte dell'agricoltura, o arte del Consolato di Palestrina, approvato dal Principe Maffeo Barberini e pubblicato nel 1680. Questo Statuto, fatto espressamente per gli agricoltori e per i socci maggiori e minori di bestiame, in Palestrina si applicava dal Console con decisioni e sentenze inappellabili. Vi era stabilito, fra le altre cose, che la soccita delle vaccine s'intendesse fatta per cinque anni e fosse composta di non meno che quattro bovi e due vacche; che il Soccio maggiore si obbligasse di dare al minore un vomero, un aratro, un paio di zoche e quattro pagliaja; che in caso di perdita o mancanza di qualche bestia, questa si dovesse rimettere o comprare per due terzi dal Soccio maggiore e per un terzo dal minore che l'utilità ed il guadagno dei bovi, maggesi ed altro si ripartisse a metà, e le spese per le erbe, fieni, stalle, e relative tasse dovessero pagarsi in comune ; che, finiti i cinque anni, le bestie si dividessero a metà col diritto al soccio minore di ripartire ed al maggiore di scegliere ; che le bestie così divise non potessero muoversi dal soccio minore, fino a che non venissero liquidate le prestanze ricevute dal maggiore nel periodo dei cinque anni. Tanto queste, come altre disposizioni sulle soccìte di pecore, capre, e cavalle sono tuttora in vigore e vengono scrupolosamente mantenute nelle nostre contrade.
I1 Vicario, oltre ad amministrare la giustizia, dovea in qualità di Amministratore invigilare sulle rendite dell'Abbate, allorché la Comunità le prendeva in affitto. Nel 1648 alla carica di Vicario concorsero più persone, ed il Contestabile decise che la
nomina cadesse precisamente su colui che riportasse maggior numero di voti in Consiglio. Con ciò resta provato che l'ufficio veniva conferito dalla Comunità, e che molti l'ambivano per essere sufficentemente lucroso.